Art. 65 · Attivi a copertura delle riserve tecniche
Titolo VICapo I

Art. 65

157 / 613

Attivi a copertura delle riserve tecniche

In vigore dal 30 giu 2015
1. Le riserve tecniche di cui all' sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell' e dell'. 1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-65