Titolo V›Capo III
Art. 61
Attività in regime di prestazione di servizi
In vigore dal 30 giu 2015
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l', comma 1-bis.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-61