Titolo VCapo III

Art. 61

Attività in regime di prestazione di servizi

In vigore dal 30 giu 2015
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. 1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l', comma 1-bis.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-61

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