Titolo IV

Art. 56

Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

In vigore dal 30 giu 2015
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all', tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza; b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali; c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. 3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-56

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