Titolo IV
Art. 55
Autorizzazione
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all', commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.
3. L'IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l', comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-55