Titolo IV

Art. 51 ter

Nozione di impresa di assicurazione locale

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell' o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-51-ter

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