Titolo XI›Capo I
Art. 162 bis
Riserve tecniche
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.
2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.
3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-162-bis