Titolo IV

Art. 51 quater

Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'. In ogni caso si applicano gli , comma 3. 2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell' che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1. 3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all' e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell', da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-51-quater

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