Titolo III
Art. 45 duodecies
Semplificazioni della formula standard
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all', commi 3 e 4.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-45-duodecies