Art. 45 duodecies · Semplificazioni della formula standard
Titolo III

Art. 45 duodecies

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Semplificazioni della formula standard

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all', commi 3 e 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-45-duodecies