Titolo III

Art. 45 decies

Requisito patrimoniale per il rischio operativo

In vigore dal 30 giu 2015
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'. Tale requisito è calibrato conformemente all', commi 3 e 4. 2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. 3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-45-decies

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