Titolo XV›Capo I
Art. 210 bis
Altre disposizioni applicabili
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all', comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.
3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli , comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli , comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all', l'autorizzazione di cui all' e la decadenza di cui all' sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all', nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-210-bis