Titolo XIV›Capo II
Art. 196
Modificazioni statutarie
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-196