Art. 196 · Modificazioni statutarie
Titolo XIVCapo II

Art. 196

347 / 613

Modificazioni statutarie

In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione. 2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-196