Titolo XV›Capo II
Art. 214 bis
Potere di indirizzo
In vigore dal 30 giu 2015
1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all', comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all', comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.
2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.
3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-214-bis