Titolo IX›Capo III
Art. 120
Informazione precontrattuale
In vigore dal 1 lug 2018
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all', comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all', comma 3;
c) le procedure di cui all' e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' e relative disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all', comma 2;
c) le procedure di cui all' e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-120