Titolo X›Capo I
Art. 124
Gare e competizioni sportive
In vigore dal 12 mag 2026
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all', comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.
2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-124