Titolo IXCapo II

Art. 116

Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi

In vigore dal 1 lug 2018
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all', comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli . 2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale. 3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall', comma 1.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-116

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo