Titolo IX›Capo II
Art. 112
Requisiti per l'iscrizione delle società
In vigore dal 9 feb 2021
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall', comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all', comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la distribuzione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all', commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all', comma 2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all', comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209#art-112