Parte TERZA›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 129
accessi ed ispezioni
In vigore dal 29 apr 2006
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-129