Parte TERZATitolo IVCapo IISez. II

Art. 127

fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

In vigore dal 15 apr 2023
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo