Art. 127 · fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
Parte TERZATitolo IVCapo IISez. II

Art. 127

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fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

In vigore dal 15 apr 2023
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-127