Parte TERZA›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 127
167 / 442fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
In vigore dal 15 apr 2023
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art-127