Capo ISez. II

Art. 8 bis

Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

In vigore dal 27 gen 2018
1. I soggetti di cui all', comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid. 2. I soggetti di cui all', comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-8-bis

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