Capo I›Sez. II
Art. 8 bis
16 / 123Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
In vigore dal 27 gen 2018
1. I soggetti di cui all', comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid.
2. I soggetti di cui all', comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-8-bis