Capo ISez. II

Art. 6 quinquies

Consultazione e accesso

In vigore dal 17 lug 2020
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. 2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli , è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida. 3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall', comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Gli elenchi di cui agli contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82#art-6-quinquies

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