vendite passive

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, compresa la consegna di prodotti al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati. 2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono: 1) le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente

Fonte: reg-2023-06-01-1066art. 1

vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, comprese la consegna di beni o la prestazione di servizi al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati. 2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «licenziante» e «licenziatario» includono le imprese ad essi rispettivamente collegate. Con «imprese collegate» si intendono: a) le imprese nelle quali una parte dell’acc

Fonte: reg-2026-04-16-877art. 1
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