Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un'operazione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
Fonte: reg-2015-04-29-760 — art. 2 →la vendita, da parte dell'FCM, di uno strumento che l'FCM non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, compreso il caso in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, l'FCM abbia preso in prestito o si sia accordato per prendere in prestito lo strumento per consegnarlo al momento del regolamento. Questa definizione non include: a) un'operazione di vendita con patto di riacquisto in cui una delle parti ha convenuto di vendere all'altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno dell'altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un alt
Fonte: reg-2017-06-14-1131 — art. 2 →