Definizione data dalla norma indicata.
ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d’immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni: — sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trent’anni fa, — il suo tipo specifico, ai sensi del diritto unionale o nazionale pertinente, non sia più in produzione, — sia preservato e mantenuto storicamente nel suo stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali
Fonte: dir-2014-04-03-45 — art. 3 →