Art. 3

Definizioni

In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni Unicamente ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «veicolo»: ogni veicolo a motore a eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio; 2)   «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente azionato da un motore, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h; 3)   «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; 4)   «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore; 5)   «veicolo a due o tre ruote»: ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo; 6)   «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: ogni veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro; 7)   «veicolo di interesse storico»: ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d’immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni: — sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trent’anni fa, — il suo tipo specifico, ai sensi del diritto unionale o nazionale pertinente, non sia più in produzione, — sia preservato e mantenuto storicamente nel suo stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali; 8)   «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo è immatricolato; (9)   «controllo tecnico»: un’ispezione, a norma dell’allegato I, intesa ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie; (10)   «omologazione»: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE; (11)   «carenze»: i difetti tecnici e altre tipologie di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico; (12)   «certificato di revisione»: verbale di controllo tecnico rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico; (13)   «ispettore»: persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente a effettuare i controlli tecnici in un centro di controllo o, ove opportuno, per conto di un’autorità competente; (14)   «autorità competente»: un’autorità o organismo pubblico a cui uno Stato membro conferisce la responsabilità della gestione del sistema di controllo tecnico, compresa, se del caso, l’esecuzione dei controlli tecnici; (15)   «centro di controllo»: organismo o soggetto pubblico o privato autorizzato da uno Stato membro a eseguire controlli tecnici; (16)   «organismo di supervisione»: organismo istituito da uno Stato membro, responsabile della supervisione dei centri di controllo; l’organismo di supervisione può far parte dell’autorità o delle autorità competenti; (17)   «piccola isola»: un’isola con meno di 5 000 abitanti e non collegata ad altre parti del territorio da ponti stradali o gallerie stradali; (18)   «zona scarsamente popolata»: una zona prestabilita con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato; (19)   «strada pubblica»: una strada di pubblica utilità, come le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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