Art. 3
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2014
Definizioni
Unicamente ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «veicolo»: ogni veicolo a motore a eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;
2) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente azionato da un motore, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
3) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
4) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore;
5) «veicolo a due o tre ruote»: ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo;
6) «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: ogni veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro;
7) «veicolo di interesse storico»: ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d’immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni:
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sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trent’anni fa,
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il suo tipo specifico, ai sensi del diritto unionale o nazionale pertinente, non sia più in produzione,
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sia preservato e mantenuto storicamente nel suo stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali;
8) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo è immatricolato;
(9) «controllo tecnico»: un’ispezione, a norma dell’allegato I, intesa ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;
(10) «omologazione»: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE;
(11) «carenze»: i difetti tecnici e altre tipologie di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;
(12) «certificato di revisione»: verbale di controllo tecnico rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico;
(13) «ispettore»: persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente a effettuare i controlli tecnici in un centro di controllo o, ove opportuno, per conto di un’autorità competente;
(14) «autorità competente»: un’autorità o organismo pubblico a cui uno Stato membro conferisce la responsabilità della gestione del sistema di controllo tecnico, compresa, se del caso, l’esecuzione dei controlli tecnici;
(15) «centro di controllo»: organismo o soggetto pubblico o privato autorizzato da uno Stato membro a eseguire controlli tecnici;
(16) «organismo di supervisione»: organismo istituito da uno Stato membro, responsabile della supervisione dei centri di controllo; l’organismo di supervisione può far parte dell’autorità o delle autorità competenti;
(17) «piccola isola»: un’isola con meno di 5 000 abitanti e non collegata ad altre parti del territorio da ponti stradali o gallerie stradali;
(18) «zona scarsamente popolata»: una zona prestabilita con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
(19) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilità, come le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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