Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il valore delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano al di sopra del quale gli Stati membri valutano se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottano provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
Fonte: dir-2013-10-22-51 — art. 2 →il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualità dell'acqua, per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto
Fonte: dlgs-2016-02-15-28 — art. 2 →