Definizione data dalla norma indicata.
un’unità dotata della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’elemento pertinente e designata come segue a tale scopo: a) «unità di controllo centrale» per l’autorità competente a livello centrale di uno Stato membro
Fonte: reg-2019-09-30-1715 — art. 2 →