Definizione data dalla norma indicata.
il trasferimento da uno Stato membro a un altro del valore statistico, senza necessità di un trasferimento fisico, di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili di cui all’allegato B, punto 5, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativo alle statistiche dell’energia
Fonte: reg-2021-08-06-2003 — art. 2 →