Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ago 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «trasferimento statistico»: il trasferimento da uno Stato membro a un altro del valore statistico, senza necessità di un trasferimento fisico, di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili di cui all’allegato B, punto 5, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativo alle statistiche dell’energia; tale quantità è dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che effettua il trasferimento e aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che accetta il trasferimento; 2) «Stato membro acquirente»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per acquistare da un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile aggiungendola alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; 3) «Stato membro venditore»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per vendere a un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile deducendola dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; (4) «condizioni supplementari»: i criteri al di là della tempistica, del prezzo e del volume di un trasferimento statistico, cui gli Stati membri possono scegliere di subordinare un accordo di trasferimento statistico; (5) «energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia quale definita all’, punto 1 della direttiva (UE) 2018/2001; (6) «volume del trasferimento statistico» oppure «volume»: il volume di energia rinnovabile trasferito, che deve essere dedotto dalla contabilità statistica dello Stato membro venditore e aggiunto a quella dello Stato membro acquirente a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Storico versioni

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