Definizione data dalla norma indicata.
scostamento quantificato accettabile dal livello di rischio che non deve essere superato. I livelli di tolleranza per specifici tipi di rischio e le metriche applicabili devono consentire di misurare l’esposizione al rischio durante l’attuazione delle operazioni finanziarie dell’Unione e di comunicarla. La tolleranza al rischio può essere stabilita entro una gamma da zero a «massima accettabilità», in funzione del quadro giuridico, del mandato politico e della disponibilità e robustezza delle misure di attenuazione dei rischi applicate ai diversi rischi individuati e del quadro che disciplina
Fonte: dec-2025-02-21-369 — art. 2 →