Definizione data dalla norma indicata.
una delle seguenti: a) una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971
Fonte: reg-2023-06-27-1322 — art. 3 →