Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «stupefacenti»: una delle seguenti: a) una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; b) le sostanze elencate nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (11); 2) «nuove sostanze psicoattive»: le nuove sostanze psicoattive come definite all’, punto 4, della decisione quadro 2004/757/GAI; 3) «policonsumo»: l’uso di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze psicoattive, di natura illecita o lecita, in particolare medicinali, alcol e tabacco, contemporaneamente all’uso di stupefacenti o in successione in un breve lasso di tempo dall’uso di stupefacenti; 4) «precursore di droghe»: una sostanza controllata e monitorata ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (13); 5) «paese partecipante»: uno Stato membro o un paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’ del presente regolamento; 6) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da un accordo o sulla base di un accordo tra due o più stati; 7) «convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti»: la convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 quale modificata dal protocollo del 1972, la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; 8) «sistema delle Nazioni Unite»: il meccanismo di controllo istituito dalle convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti.
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