Art. 3
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«stupefacenti»: una delle seguenti:
a)
una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
b)
le sostanze elencate nell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (11);
2)
«nuove sostanze psicoattive»: le nuove sostanze psicoattive come definite all’, punto 4, della decisione quadro 2004/757/GAI;
3)
«policonsumo»: l’uso di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze psicoattive, di natura illecita o lecita, in particolare medicinali, alcol e tabacco, contemporaneamente all’uso di stupefacenti o in successione in un breve lasso di tempo dall’uso di stupefacenti;
4)
«precursore di droghe»: una sostanza controllata e monitorata ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (13);
5)
«paese partecipante»: uno Stato membro o un paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’ del presente regolamento;
6)
«organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da un accordo o sulla base di un accordo tra due o più stati;
7)
«convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti»: la convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 quale modificata dal protocollo del 1972, la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
8)
«sistema delle Nazioni Unite»: il meccanismo di controllo istituito dalle convenzioni delle Nazioni Unite relative agli stupefacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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