Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
lo stoccaggio di energia quale definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2019/944
Fonte: reg-2019-06-05-943 — art. 2 →nel sistema elettrico, il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l'uso sotto forma di un altro vettore energetico
Fonte: dir-2019-06-05-944 — art. 2 →