stato membro dell'esecuzione

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico

Fonte: reg-2008-12-18-4art. 2

lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria. 2. Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audiz

Fonte: reg-2016-06-24-1103art. 3

lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria. 2. Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diri

Fonte: reg-2016-06-24-1104art. 3
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