Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«decisione»: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;
2)
«transazione giudiziaria»: la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
3)
«atto pubblico»:
a)
qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i)
riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e
ii)
sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
b)
qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;
4)
«Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l’atto pubblico;
5)
«Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;
6)
«Stato membro richiedente»: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;
7)
«Stato membro richiesto»: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;
8)
«Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007»: la parte contraente della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;
9)
«autorità giurisdizionale d'origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;
10)
«creditore»: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
11)
«debitore»: qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «autorità giurisdizionale» include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite
i)
possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e
ii)
abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.
Tali autorità amministrative figurano nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.
3. Ai fini degli , il concetto di «
domicile
» sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare.
Ai fini dell’ si considera che le parti aventi il loro «
domicile
» in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «
domicile
» comune in detto Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:4(1):oj#art-2