Definizione data dalla norma indicata.
ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale
Fonte: l-1983-01-25-42 — art. c-i →