Definizione data dalla norma indicata.
il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista
Fonte: dec-2012-09-26-535 — art. 1 →