Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 set 2012
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.;
b) «legname sensibile»: il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.;
c) «cortecce sensibili»: le cortecce di conifere (Coniferales);
d) «luogo di produzione»: qualsiasi luogo utilizzato come un’unica unità di produzione, compresi i siti di produzione gestiti separatamente per motivi fitosanitari;
e) «vettore»: i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821;
f) «stagione di volo del vettore»: il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista;
g) «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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