Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti
Fonte: dir-2006-02-15-7 — art. 2 →il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione
Fonte: dlgs-2008-05-30-116 — art. 2 →