Definizione data dalla norma indicata.
le specie di acquacoltura che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, punti 6) e 7), del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (38), nonché le specie enumerate nell’allegato IV del regolamento stesso
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →