Definizione data dalla norma indicata.
qualsiasi sistema in cui il software oppure la combinazione tra l’hardware e il software del sistema consente ai dati sanitari elettronici personali rientranti nelle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali stabilite a norma del presente regolamento di essere conservati, intermediati, esportati, importati, convertiti, modificati o visualizzati e destinato dal fabbricante a essere utilizzato dai prestatori di assistenza sanitaria nel fornire cure assistenziali ai pazienti o dai pazienti nell’accedere ai loro dati sanitari elettronici
Fonte: reg-2025-02-11-327 — art. 2 →