Definizione data dalla norma indicata.
i settori di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con l’eccezione dei cereali e del riso, di cui alle parti I e II dell’allegato I di tale regolamento, che sono trattati alla stregua di un singolo settore di prodotti, e delle merci non contemplate dall’allegato I del trattato, che sono trattate alla stregua di un singolo settore di prodotti.
Fonte: reg-2008-12-17-1276 — art. 2 →