servizio di media audiovisivo

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live strea

Fonte: dlgs-2010-03-15-44art. 4

un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche..., in radiodiffusione o a richiesta

Fonte: dlgs-2021-11-08-208art. 3

servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE

Fonte: reg-2024-04-11-1083art. 2
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