Art. 3

Definizioni

In vigore dal 2 mag 2024
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche..., in radiodiffusione o a richiesta;; b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva; c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell', lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento; c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico; d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi; e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, per trasmissione sia televisive che radiofoniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali; h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente; i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media...; l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video; m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica, di una pluralità di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta; p) «servizio di media audiovisivo lineare»...: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi scelto al momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21; s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente o altro fornitore; t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; 2) sono titolari di diritti secondari; u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni di cui alla lettera ss) e pubblicità online; aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia; bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale; dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche, su reti di I livello o su reti di II livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo; ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa; gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa; hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali; 3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi di palinsesto, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici; ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP; mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri; nn) «opere europee»: 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni,... servizi,... nome,... marchio o... attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso; ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio o entrambi o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio o entrambi, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti; tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici; uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso; vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica..., al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; aaa) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi; ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche; eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell' e dell'articolo 2359 del codice civile. Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208#art-3

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