Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all'articolo 3, punti 6) e 8), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Fonte: dir-2023-10-18-2225 — art. 3 →l'assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114
Fonte: dlgs-1993-09-01-385 — art. 121 →