Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
l’azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un’autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale, un’azione per il recupero dei fondi o l’archiviazione della procedura
Fonte: dir-2019-10-23-1937 — art. 5 →l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Fonte: dlgs-2023-03-10-24 — art. 2 →